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Categoria: ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31210, sez. I civile

Arbitrato - Pagamento della propria quota – Concessione di un termine.


In tema di arbitrato, lo svincolo dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, previsto dall'art. 816-septies, comma 2, c.p.c, nel caso in cui le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, riguarda la sola ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto al versamento nel termine fissato, mentre nella diversa ipotesi in cui una delle parti abbia tempestivamente versato la sua quota, a differenza dell'altra, l'interpretazione logico-sistematica della norma impone la concessione di un secondo termine per consentire alla parte adempiente di versare anche la quota di pertinenza della controparte inadempiente.