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Categoria: ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16780, sez. I civile

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - Arbitrato societario – Autorizzazione a decidere secondo equità - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione – Equiparazione alle deliberazioni dell'assemblea - Conseguenze.


In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia.