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Categoria: ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18772, sez. I civile

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - Termini o regole istruttorie a pena di decadenza - Previa informazione alle parti - Necessità - Mancata precisa informazione - Nullità del lodo - Sussiste.


La libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l'arbitro - ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato - possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un'anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all'andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola alla quale l'arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all'arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti.