Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 18 febbraio 2025, n. 4176, sez. III civile

Cessione di credito.

 

In caso di cessione “in blocco” dei crediti ex art. 58 TUB, la legittimazione attiva del cessionario è presunta con la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di specifica enumerazione di ciascun rapporto ceduto. L’inclusione dei crediti nella cessione deve essere valutata complessivamente, considerando se ci siano sufficienti elementi che accomunino le singole categorie di crediti ceduti.