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Cassazione, sentenza 10 luglio 2014, n. 15754, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - Comunione legale ex art. 177 cod. civ. - Rappresentanza reciproca dei coniugi - Insussistenza - Conseguenze in tema di "denuntiatio" ex art. 8, legge n. 590 del 1965.

 

Nella comunione legale tra coniugi ex art. 177 cod. civ. non vi è potere di rappresentanza reciproca in capo a ciascuno di essi, mancando ogni previsione normativa in tal senso, sicchè, per l'ipotesi di alienazione di un fondo, la "denuntiatio" ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ad uno solo dei coniugi coltivatori in regime di comunione non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, cod. civ. art. 177, cod. civ. art. 180, cod. civ. art. 2964

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9523 del 2010