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Cassazione, sentenza 11 settembre 2013, n. 20841, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEI DEBITI COMUNI - Incremento della quota del "solvens" ex art. 1115, terzo comma, cod. civ. - Condizioni - Fondamento.

 

In tema di scioglimento della comunione, il meccanismo di ricalcolo delle quote ai sensi del terzo comma dell'art. 1115 cod. civ. - per cui la quota del partecipante si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune - opera al momento della divisione, a condizione che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, scadute o scadenti entro l'anno dalla domanda di divisione, giacché la norma che prevede l'incremento di valore si correla al secondo comma dello stesso art. 1115, per cui il prezzo di vendita, e comunque il valore della cosa da assegnare, viene diminuito dell'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni e il valore recuperato per effetto dell'estinzione dell'obbligazione viene riaccreditato al condividente che ha pagato sotto forma di incremento del valore della quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1115

Massime precedenti Vedi: N. 7954 del 1998