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Cassazione, sentenza 16 luglio 2014, n. 16273, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Comunione legale - Fattispecie.

 

Deve ritenersi che quando il singolo coniuge acquisti quote societarie e azioni nella vigenza del regime di comunione legale e poi permuti o ceda i titoli a terzi dietro corrispettivo dopo il mutamento convenzionale del regime in quello della separazione personale dei beni, deve sì ritenersi che detto acquisto sia soggetto al regime della comunione legale, per il fatto che ne è rimasta indimostrata l’attuazione con risorse personali dello stesso coniuge, non potendo tuttavia concludersi per l’inclusione delle acquisite quote e azioni in esame nella universitas dei beni facenti parte della disciolta comunione legale, ponendosi soltanto questione di eventuali rimborsi e restituzioni in sede di divisione del patrimonio comune per l’utilizzo a scopi personali dei mezzi comuni.