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Cassazione, sentenza 2 luglio 2013, n. 16559, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI - Giudizio di risoluzione per inadempimento del coniuge acquirente - Litisconsorzio del coniuge non stipulante - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di comunione legale tra coniugi, qualora l'alienante eserciti l'azione di risoluzione della compravendita per inadempimento dell'acquirente, il coniuge di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, non è litisconsorte necessario, trattandosi di un'azione che verte sull'inadempimento dello stipulante ed incide direttamente sull'atto, pur potendosi ripercuotere sull'acquisto del coniuge non stipulante, avvenuto "ope legis", ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 177, 1453 e 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102
Massime precedenti Vedi: N. 2082 del 2013