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Cassazione, sentenza 26 luglio 2013, n. 18123, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - Legittimazione attiva di ciascun coniuge - Estensione - Fondamento - Partecipazione al giudizio dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.

 

La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Conformi: N. 22891 del 2007