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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221, sez. VI - 3 civile

AZIONE REVOCATORIA – Recupero del credito difficoltoso per il creditore.
 

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damnì) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.