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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 8 aprile 2021, n. 9361, sez. II civile

Condominio - Proprietari dell’intero edificio - Vendita di un appartamento - Successiva trasformazione di un ripostiglio in alloggio - Alienazione - Vendita effettuata dagli originari proprietari del palazzo - Nullità - Motivi.

 

Il condominio di edifici sorge ipso iure et facto, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano aliena a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, così perdendo, in quello stesso momento, la qualità di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio.

Una volta costituito il condominio, con atto che prevedeva la comproprietà del ripostiglio condominiale e delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c., il successivo mutamento di destinazione d'uso, da magazzino ad abitazione, del locale non poteva certo comportare il venir meno della qualità di bene comune del medesimo. Il mutamento di destinazione d’uso e la sanatoria non cancellano, quindi, la qualità di bene comune dell’immobile sorta con la cessione di un appartamento.