Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 8 luglio 2021, n. 19435, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Opera sul sottotetto - Proprietà esclusiva - Modifica che incide su parti comuni - Riduzione in pristino - Sussiste.

Riguardo a disposizioni che stabiliscano il divieto assoluto di apportare modifica alle parti esterne dell'edificio si riconosce all'autonomia privata la facoltà di stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell'interesse comune ai diritti dei condomini, anche relativamente al contenuto del diritto dominicale sulle parti comuni o di loro esclusiva proprietà. Inoltre, il regolamento può validamente derogare alle disposizioni dell'art. 1102 c.c. ed arrivare al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio.

La realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva, ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimane sottoposta, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; e l'accertamento se l'opera del singolo condomino, mirante ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione della parte condominiale, è compito del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5.