Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 18 aprile 2019, n. 10845, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - Forme convenzionali di comunicazione della avvenuta cessione della proprietà prescritte dal regolamento condominiale Ricorso a forme equivalenti - Esclusione - Fattispecie.

 

Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte   dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione.

(Nella specie, veniva in rilievo il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà).