Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3409, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Contiguità fisica e materiale dei fondi Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza - Fattispecie.

 

 

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco  lungo  la  comune linea di demarcazione, non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della cd. contiguità funzionale (fra fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria), con la conseguenza che deve escludersi la configurazione di tale "contatto" ove i due fondi siano separati da un corso d'acqua demaniale.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva escluso la contiguità tra fondi aventi tra loro due punti di contatto mediante un canale di acqua demaniale, in parte anche interrato, ed un terzo punto di contatto, senza canale ma ritenuto dal giudice di merito non idoneo ad integrare la necessaria contiguità materiale).