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Cassazione, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15510, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - Impugnazione da parte dell'erede universale che agisca come legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione – Condizioni - Conseguenze dell'accertamento della simulazione collegate alla qualità anche di erede legittimo - Irrilevanza - Fondamento.

 

 

L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal    "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione,  infatti,  detta  lesione  assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore  del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto   di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al  patrimonio  ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.