Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 14 maggio 2019, n. 12731, sez. VI - 2 civile

COMPRAVENDITA - Rapporto pertinenziale tra un bene oggetto di arredo e l'immobile da comprare.
 

Ai fini della sussistenza di un vincolo pertinenziale è necessario il concorso di due presupposti, ossia l'idoneità del bene a svolgere funzione di servizio o ornamento ad un altro bene e l'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare in modo durevole il bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale. Tale volontà di destinazione non necessita di forme particolari o solenni per essere manifestata, ma può essere tratta da qualsiasi elemento ritenuto idoneo a tal fine dal giudice di merito. Indispensabile è comunque il rapporto funzionale o strumentale che oggettivamente sussiste tra la cosa principale e la cosa accessoria. E per quanto riguarda le cosiddette pertinenze urbane, si deve escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e degli immobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata.