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Cassazione, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11828, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Applicabilità del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, comma 2, c.c. - Limiti.

 

 

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione     del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal  testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale.