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Cassazione, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18835, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Risoluzione del contratto per inadempimento – Termine essenziale - Clausola risolutiva espressa.

 

 

Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. solo quando, all'esito dell'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifica indicazione delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.