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Cassazione, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9114, sez. VI - 1 civile

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - Funzione - Trattative per la cessione di quote sociali - Consegna di assegno bancario da parte di un terzo - Garanzia della serietà del comportamento di uno dei contraenti - Configurabilità.
 

La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato ed è pertanto configurabile laddove, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, un terzo estraneo consegni ad una delle parti contraenti un assegno bancario, la cui restituzione sia condizionata alla successiva effettiva conclusione dell'affare.