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Cassazione, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5112, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Ricerca della comune volontà delle parti - Riferimento ad elementi non determinanti o univoci - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

 

 

Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune  intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine  di  equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è  consentito  valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto,  in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto.