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Cassazione, sentenza 10 aprile 2018, n. 8804, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - Vendita di immobili - Simulazione assoluta - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

 

 

In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.