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Cassazione, sentenza 13 febbraio 2020, n. 3694, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - Richiesta di dati dell'acquirente di una vettura risultanti da dichiarazione di vendita autenticata - Mancata comunicazione da parte del notaio - Buona fede oggettiva - Violazione - Fondamento.
 

La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005).