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Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9139, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "Pactum fiduciae" - Oggetto - Trasferimento di quote societarie - Forma scritta "ad substantiam" o “ad probationem” - Necessità- Esclusione - Fondamento.
 

Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.