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Cassazione, sentenza 22 gennaio 2019, n. 1572, sez. III civile

COMPRAVENDITA - Rilascio della quietanza di pagamento - Assegno bancario non circolare - Attestazione del ricevimento del titolo.

La quietanza, essendo una «dichiarazione di scienza», sulla base del mero ricevimento del titolo di pagamento, non è idonea a integrare la «volontà delle parti» costitutiva dell’effetto estintivo dell’obbligazione. Infatti, la dichiarazione di ricezione del pagamento documenta la «mera circostanza della ricezione dell’assegno». Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera quindi, indipendentemente dall'utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell'adempimento dell'obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell'assegno.