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Cassazione, sentenza 25 febbraio 2019, n. 5415, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI -CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Beni di proprietà della Chiesa e degli enti ecclesiastici - Utilizzo "iure privatorum" - Rilevanza norme di relazione - Fondamento - Contratti conclusi con riferimento a tali beni - Individuazione dei soggetti legittimati a contrarre - Rapporti fra normativa ecclesiastica e codice civile italiano - Fattispecie.
 

L'attività negoziale "iure privatorum" posta in essere dalla Chiesa cattolica e dagli enti ecclesiastici con riferimento a beni di loro proprietà sottoposti al codice civile - ove non diversamente previsto dalle leggi speciali che li riguardano - è disciplinata dalle norme di relazione, alla cui osservanza la medesima Chiesa e le sue istituzioni sono tenute, al pari degli altri soggetti giuridici, poiché da un lato, esse sono inidonee a comprimere la libertà religiosa e le connesse alte finalità tutelate, in ottemperanza al dettato costituzionale, dalla norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, e, dall'altro, lo Stato non ha inteso rinunciare alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione. Pertanto, ai fini della validità ed efficacia dei contratti conclusi, è privo di rilievo l'assetto concordatario relativo alla piena autonomia riconosciuta alla Chiesa cattolica con riguardo alla sua organizzazione interna, nella parte in cui affida ai Parroci la titolarità della parrocchia e la gestione ed amministrazione del relativo patrimonio, escludendo ogni ruolo dell'Arcidiocesi, atteso che detta organizzazione riguarda il sistema canonico e non incide, in assenza di normativa specifica, sull'agire privatistico regolato dal codice civile.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la pretesa dell'Arcidiocesi ricorrente che aveva sostenuto di non essere contrattualmente responsabile dell'incarico di progettazione e direzione lavori conferito dal Vescovo ad un professionista rispetto a beni ricadenti nel patrimonio di singole parrocchie, enti forniti di propria autonomia giuridico-economica, perché egli era privo di potere di rappresentanza secondo le norme concordatarie e l'organizzazione interna della Chiesa cattolica, a nulla rilevando che la stessa Arcidiocesi avesse seguito i detti lavori fino alla loro ultimazione).