Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1887, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI - Obbligo di trasferimento - Condizione sospensiva - Pendenza della condizione - Comportamento di buona fede - Limiti – Fattispecie relativa la rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative.

 

 

Colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione sospensiva dell'ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative ha il dovere di conservare  integre  le  ragioni della controparte, comportandosi secondo buona fede, compiendo, cioè, tutte le attività,     che da lui dipendono, per l'avveramento di siffatta condizione, le quali tuttavia non  possono  implicare il sacrificio dei suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l'accettazione  del  mutamento dell'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto, posto che l'obbligo di buona fede è semplicemente volto ad impedire (e non a provocare) ai contraenti  un  minor  vantaggio ovvero un maggior aggravio economico.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo la quale  il  promittente  venditore di un immobile da ristrutturare a cura e spese del promittente acquirente, il cui prezzo avrebbe dovuto essere pagato mediante retrocessione di una porzione di cubatura dell'immobile dopo la ristrutturazione, a seguito della mancata approvazione comunale del relativo progetto, non poteva ritenersi tenuto a sottoscrivere un nuovo progetto, che avrebbe potuto essere approvato,    ma che avrebbe comportato la diminuzione della cubatura ad esso spettante in base al contratto).