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Cassazione, sentenza 28 novembre 2017, n. 28394, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - Dichiarazione di nomina - Termine - Mancato rispetto - Eccezione - Soggetto legittimato - Deduzione da parte dell'altro contraente - Necessità - Rilievo d'ufficio - Esclusione.

 

In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d'ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente.