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Cassazione, sentenza 30 marzo 2012, n. 5158, sez. II civile bis

Contratti che trasferiscono la proprietà di immobili – Atto scritto ad substantiam – Necessità – Prova – Dichiarazione di quietanza – Sufficienza – Esclusione.

Ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, con l'effetto che non vale ad integrare il contratto una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932.

Massime precedenti Vedi: 7190/97; 2065/98; 3570/1968.