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Cassazione, sentenza 30 novembre 2017, n. 28762, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - Opzione di vendita immobiliare - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

 

Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della forma scritta richiesta “ad substantiam” dagli artt. 1350 e 1351 c.c., l’accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire l’identificazione dell’immobile in modo inequivoco, se non l’indicazione dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque logicamente determinabile.

(Nella specie, la S.C. Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza dell’oggetto di un patto di opzione riferito a “quote relative alle comproprietà indivise, valutate in base a perizia”, senza specificare la comproprietà di quali beni, di quali soggetti e di quale titolo, il tutto nell’ambito di un vasto complesso edilizio sul quale insistevano comproprietà con diversi rami della stessa famiglia).