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Cassazione, sentenza 5 marzo 2019, n. 6357, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale  dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Efficacia della controdichiarazione - Condizioni - Provenienza dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza - Fattispecie.
 

In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che la ricognizione del debito sottoscritta dagli acquirenti avesse valore di controdichiarazione in quanto il creditore ivi contemplato non corrispondeva al venditore indicato nel rogito, titolare, in quanto tale, del diritto al pagamento del corrispettivo).