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* Cassazione, sentenza 11 settembre 2017, n. 21042, sez. II civile

CONTRATTI - Sale and lease back – Violazione del divieto di patto commissorio – Condizioni – Limiti.

 

Lo schema contrattuale del lease back è valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma restando, tuttavia, la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art. 2744 c.c., come accade, in particolare, quando concorrano i seguenti elementi: 1) la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto. La contestuale sussistenza di tali presupposti, infatti, fonda la ragionevole presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge.