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Cassazione, sentenza 27 ottobre 2015, n. 21855, sez. II civile ​

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Preliminare di compravendita immobiliare - Dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia - Provenienza dalla parte - Necessità ai fini della pronuncia ex art. 2932 c.c. - Fondamento - Conseguenze. 

La dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia a norma dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 ha natura negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata in base a una dichiarazione del difensore del promissario acquirente.