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Cassazione, sentenza 7 giugno 2011, n. 12297, sez. II civile

Contratti in genere - Interpretazione - Comportamento complessivo dei contraenti - Posteriore alla conclusione del contratto - Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Applicabilità del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350 e 1362 c. 2.

Massime precedenti Conformi: n. 8080 del 2002.