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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1221, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - Datio in solutum Immobile trasferito in pagamento di debito usurario Violazione di disposizioni di ordine pubblico Conseguenze - Nullità del trasferimento ex art. 1418 c.c.

Il contratto di trasferimento di un bene immobile in pagamento di un debito usurario è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale: in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.