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Cassazione, ordinanza 13 settembre 2018, n. 22372, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Contratto preliminare – Clausola risolutiva espressa – Accettazione di assegni in ritardo – Ripristino del contratto ormai sciolto – Esclusione.

 

In materia di vendita, l'accettazione di assegni versati in ritardo non  ripristina  il  contratto  preliminare sciolto con la clausola risolutiva espressa. La richiesta di “azzerare” il negozio, peraltro,  è compatibile con la contemporanea proposizione della domanda di ritenzione della caparra a titolo  di acconto sul risarcimento.