Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28391, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Contratto preliminare - Inadempimento di entrambe le parti - Scioglimento per mutuo dissenso - Restituzione della caparra - Obbligo - Sussistenza.

Sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di accertamento della legittimità del recesso   ex art. 1385 cod. civ., che, in caso di inadempienze reciproche, non solo si impone un giudizio di comparazione in ordine ai comportamenti delle parti, allo scopo di stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale, e si impone ancora la verifica dell’importanza dell’inadempimento, tenuto conto della sua efficacia causale rispetto alla finalità economica complessiva.

Siffatta indagine – in entrambe le direzioni – costituisce accertamento “di fatto” demandato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo se viziato nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.