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Cassazione, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11605, sez. VI – 2 civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Contratto preliminare ad esecuzione anticipata - Diritto del promittente venditore agli interessi compensativi - Limiti.

 

 

Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha  diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c. esclusivamente per il periodo successivo alla    data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di  inadempimento, e non pure per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del   bene e quella della stipulazione del definitivo.