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Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22429, sez. VI - 1 civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Preliminare di vendita - Obblighi di garanzia di risultato - Inadempimento - Rifiuto della parte non inadempiente di stipulare il definitivo - Colpa dell’obbligato - Irrilevanza – Fattispecie.

In tema di contratto preliminare, qualora una delle parti si sia impegnata ad assicurare un determinato risultato è legittimo il recesso dell'altra parte, a prescindere dalla mancanza di colpa in chi abbia promesso il risultato non raggiunto, trattandosi di garanzia che opera per il fatto oggettivo.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che ha ritenuto legittimo il recesso dal preliminare di quote di una società da parte della promissaria cessionaria, a fronte dell'inadempimento dei promittenti cedenti all'obbligo di garantire la titolarità in capo alla medesima società oggetto di cessione, della maggioranza delle quote di altra società).