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Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22429, sez. VI -1 civile

È consentaneo all’assunzione di un impegno di garanzia del risultato che l’obbligato risponde in caso di mancato verificarsi del risultato promesso anche quando ciò non si leghi al suo dolo o alla sua colpa: qui in effetti la legge o il contratto pone direttamente in capo a un dato soggetto il rischio connesso al verificarsi di un dato risultato. E così, sempre a titolo di esempio, il venditore risponde nei confronti del compratore per l’evizione della cosa che gli ha alienato anche se, al tempo della convenuta alienazione, non era in mala fede. In ragione di quest’ordine di rilievi, la giurisprudenza di questa Corte viene a escludere che, per ravvisare la sussistenza dell’inadempimento agli obblighi di questa specie, occorra un riscontro di colpevolezza del soggetto tenuto.

(Nel caso di specie il promissario acquirente esercita in modo corretto il recesso dal preliminare di vendita della totalità di quote di una società rifiutando di sottoscrivere il definitivo laddove il promittente venditore gli aveva promesso per il tramite dell’oggetto diretto dell’operazione di ottenere la maggioranza in un’altra società mentre un contenzioso con i soci pretermessi potrebbe portare a un mutamento della compagine sociale, rendendo improduttivi gli impegni assunti con il preliminare e integrando così un inadempimento grave e rilevante da parte del promittente venditore, operando la garanzia per il fatto oggettivo).