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Cassazione, ordinanza 2 settembre 2019, n. 21947, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Giudizio avente ad oggetto l’esecuzione del preliminare o la sua risoluzione - Disponibilità della parte promissaria acquirente al pagamento del prezzo residuo - Effetto interruttivo della prescrizione - Fondamento.
 

La disponibilità della parte promissaria acquirente al pagamento del prezzo residuo, manifestata nel giudizio avente ad oggetto l'esecuzione del preliminare ovvero la sua risoluzione, integra gli estremi del riconoscimento del diritto che interrompe la prescrizione, ex art. 2944 c.c., dovendosi attribuire tale effetto a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.