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Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26641, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Contratto preliminare di vendita – Richiesta di esecuzione in forma specifica – Trascrizione della domanda anteriore al fallimento – Effetto prenotativo – Sentenza che accoglie la domanda – Retroattività alla prima trascrizione – Possibilità per il curatore di sciogliersi dal preliminare – Esclusione.

Il curatore del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 legge fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652, primo comma, n. 2), cod. civ., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.