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Cassazione, ordinanza 6 settembre 2019, n. 22343, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare – Contratto preliminare – Sottoposto a condizione sospensiva Richiesta di sentenza costitutiva di trasferimento Ammissibilità Esclusione – Motivi.
 

È da escludersi, per la contraddizione che non lo consente, che possa costituirsi, e, quindi, trasferirsi per sentenza costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o ancora sottoposto a termine; né può ipotizzarsi, perché tratterebbesi di spendita giudiziaria inutile, l'emissione di una sentenza che si limitasse ad affermare quel che già prescrive il contratto preliminare, e cioè che il trasferimento, al quale il promittente alienante si è obbligato, resti condizionato o sottoposto a termine; può, invece, farsi luogo per sentenza costitutiva del consenso mancante per il trasferimento di un bene (trasferimento, ovviamente del quale il promittente alienante si è reso inadempiente), anche nell'ipotesi in cui il tempo per la controprestazione non sia ancora scaduto (come nel caso in cui tutto o parte del prezzo debba corrispondersi in epoca successiva), condizionando l'effetto traslativo al pagamento dell'intero prezzo, stante che in questo caso si è in presenza di un contratto che, per volontà delle parti, nel momento in cui la vicenda viene davanti al giudice, è pienamente efficace.