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Cassazione, ordinanza 8 marzo 2019, n. 6727, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Preliminare di preliminare concluso da uno solo dei comproprietari anche in nome e per conto degli altri - Azione risarcitoria per inadempimento - Esperibilità da parte del promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

In caso di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente ad oggetto la vendita di un bene in comunione "pro indiviso", sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, cosicché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acquirenti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile, il quale aveva concluso il relativo contratto preliminare di preliminare sia in proprio, sia quale rappresentante degli altri comproprietari, in forza di procura speciale da questi ultimi ricevuta).