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Cassazione, sentenza 22 febbraio 2019, n. 5336, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Preliminare Bene promesso gravato da usufrutto Risoluzione automatica del contratto Esclusione. 

Nel caso di promessa di vendita di cosa gravata da usufrutto e uno dei contitolari dell’usufrutto non presta il consenso al trasferimento del bene si ricade sotto la previsione dell’art. 1489 c.c., che riconosce al compratore la possibilità di domandare la risoluzione oppure la riduzione del prezzo, conformemente alla disposizione dell’art. 1480 c.c., nelle ipotesi in cui la cosa risulti gravata da oneri o da diritti di godimento non apparenti, dal medesimo ignorati e non dichiarati dal venditore che limitino il godimento della cosa stessa. La norma quindi esclude che la risoluzione possa essere pronunciata automaticamente.