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Cassazione, sentenza 23 novembre 2018, n. 30446, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE - Contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari - Risoluzione consensuale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze in tema di prova - Deferimento del giuramento decisorio - Inammissibilità. 

La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, non può essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c.