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Cassazione, sentenza 29 agosto 2019, n. 21792, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Garanzia fideiussoria di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Escussione del garante per situazione di crisi del costruttore - Condizioni - Perdurante efficacia del preliminare tra le parti - Necessità - Fattispecie.
 

L'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la richiesta avanzata dal promissario acquirente nei confronti del garante, sebbene il contratto preliminare fosse stato risolto prima della presentazione della domanda del costruttore di ammissione alla procedura di concordato preventivo).