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Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2110, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Domanda del promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore in relazione ad un immobile indiviso - Ammissibilità - Limiti - Sopravvenuta divisione dell'immobile con partecipazione del promissario acquirente - Preclusione al trasferimento - Esclusione.

L'esecuzione del preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere domandata dal promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore quando il bene non sia stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del consenso anche da parte degli altri proprietari, né è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione, alla quale il promissario abbia partecipato, ai sensi dell'art. 1113 c.c., prestandovi consenso.