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Cassazione, sentenza 4 febbraio 2021, n. 2613, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Vendita immobiliare - Contratto preliminare - Bene appartenente a una srl - Immobile considerato come un unicum - Cessione delle quote da parte di alcuni - Responsabilità anche del non cedente - Sussistenza - Condanna al risarcimento dell’intero danno - Ammissibilità.

Qualora sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un “unicum inscindibile”, ciascuno dei promittenti s’impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare, ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri.

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale “unicum”, ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli atri comproprietari, sicché, attesa l’unitarietà della prestazione dei venditori, l’obbligo del prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l’intero a titolo solidale.