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Cassazione, sentenza 7 giugno 2011, n. 12308, sez. II civile

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "ad substantiam" - Ratifica del contratto richiedente la forma scritta - Prova relativa - Per presunzioni - Inammissibilità - Fondamento.

La ratifica di un contratto per il quale la legge prevede la redazione per iscritto "ad substantiam" (nella specie, contratto preliminare di compravendita immobiliare) può anche essere contenuta in un atto avente formale diverso contenuto, ma non può essere desunta da una serie di condotte o documenti complessivamente indicati come convergenti verso la dimostrazione dell'avvenuta ratifica, perché in questa ipotesi si tenderebbe a fornire non la prova indiretta, ma quella per presunzioni, espressamente vietata dall'art. 2729, II comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1351, 1399, 1470 e 2729.

Massime precedenti Conformi: n. 3990 del 1982.

Massime precedenti Vedi: n. 6231 del 1980, n. 6232 del 1993.