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Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2024, n. 10786, sez. I civile

Contratti bancari – Garanzia – Eccezioni – Nullità - Illiceità.


L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, anche quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito e quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta.